Qual’è la ratio dell’esclusione? La ratio sta nel fatto che le attività programmatorie-amminstrativo-fiscali-contabili NON sono esternalizzabili. Eh sì, tutto qui. Non si parla di Area Tecnica o di Area Amministrativa, ma di concrete attività d’ufficio che possono essere affidate all’esterno oppure no.
Vediamo nel dettaglio come si esprimono i giudici contabili.
Essi osservano che “le attività di programmazione e controllo finanziario, pur necessarie, non sono esternalizzabili e devono rimanere in capo all’ente”: non potendo dunque essere oggetto di incentivazione. Seppur complesse, tali funzioni non possiedono “la natura tecnica richiesta dalla legge”. E l’interpretazione è rigida, ovvero “insuscettibile di estensione analogica”. Qui si parla di trattamento accessorio del personale tecnico delle pubbliche amministrazioni impegnato in attività di progettazione, direzione lavori ed ulteriori compiti tecnici specificamente previsti.
La Corte ammette che anche il personale non appartenente all’area tecnica possa ricevere l’incentivo, ma solo se svolge in concreto attività di natura tecnica e non mere funzioni contabili, di bilancio o di supporto amministrativo. Ed è il RUP a doverlo individuare, sotto forma di collaboratori, ai sensi del comma 4 dell’art. 45 del DLVO 36/2023 “il RUP accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo”. Da sottolineare che il riferimento al "personale", in luogo del precedente termine "dipendenti", consente ora l’inclusione dei dirigenti tra i beneficiari degli incentivi.
Gli incentivi per funzioni tecniche, possono definirsi una voce salariale aggiuntiva premiale a favore del personale della stazione appaltante che segue il ciclo di vita dei contratti e che svolge specifiche e tassative attività di natura tecnica, altamente qualificate, con il fine di stimolare l’incremento delle professionalità interne, premiando competenze e responsabilità, in vista anche di un risparmio di spesa rispetto all’affidamento di incarichi professionali all’esterno (Corte dei Conti, sez. controllo Toscana, 11 ottobre 2023 n. 196).
2) Che dire allora del ciclo di vita DIGITALE dei contratti? Il codice ne tiene conto? SI
Il “Correttivo” D.lgs. n. 209/2024, all’Allegato I.10, contiene l’elencazione tassativa delle attività tecniche per le quali è prevista la corresponsione degli appositi incentivi per funzioni tecniche, considerando fra le attività tecniche incentivabili anche il “coordinamento dei flussi informativi”, e quindi comprendendo fra i soggetti destinatari il personale che svolge detti compiti. La modifica introdotta ha la sua ratio nelle novità apportate al Codice dei contratti in materia di digitalizzazione.
Ma se la ratio resta la stessa di cui sopra, dovremmo chiederci: è esternalizzabile il coordinamento dei flussi informativi, oppure no? E laddove si parla di generare automaticamente documentazione tecnica (con la tecnologia BIM e IA) o relazioni per la Pubblica Amministrazione, velocizzando i processi burocratici e aumentando la qualità e coerenza dei documenti prodotti, non si scadrà in compiti “meramente” amministrativi? Svolti da una macchina, anziché da personale umano. Mi sempra un buon argomento di riflessione.
Un cenno al BIM, che potrò sviluppare in un articolo a parte. Trattasi di un processo digitale che cra e gestisce informazioni relative a un’opera pubblica durante tutto il suo ciclo di vita, che include la progettazione, la realizzazione (fase esecutiva) e la manutenzione. Il BIM è sistema complesso che combina software, flussi di lavoro e processi di collaborazione: in inglese “Building Information Modeling”. Il BIM unisce tutti gli aspetti della digitalizzazione, riunendoli in un unico modello informativo, in continua evoluzione ed aggiornabile in tempo reale. In tal modo viene sicuramente favorita la collaborazione tra le varie discipline coinvolte nella realizzazione di un’opera: architetti, ingegneri strutturali, impiantistici, imprese esecutrici. Tutte queste figure possono lavorare simultaneamente sullo stesso modello. Ma, mi chiedo inoltre, anche figure informatiche e amministrativo-contabili. Non dimentichiamo le difficoltà operative e il rispetto delle regole di trasparenza e anticorruzione. Tutti gli operatori devono essere coinvolti.
Stiamo a vedere come l’innovazione della PA orienterà l’espressione dei giudici contabili una volta che i ruoli saranno consì “confusi” ed “omogenei”, tanto da superare la definizione di “tecnico” e “amminstrativo” per confluire nell’unico termine di “informativo”.