Se si allineassero tutte le PPAA!! Che sempre più spesso riducono i servizi "multicanale" ad uno solo, quello informatico/digitale, con tutto il corredo di SPID, lettura di QRcode, firme digitali, username, passowrd, pin ecc...Neppure più una multa si può pagare in santa pace.

La sentenza re-istituisce la firma "multicanale" percorrendo l'effettività, che meraviglia.

Forse sarebbe corretto consentire al cittadino-utente-impresa di poter decidere, in un certo contesto e in un certo momento, se conviene di più la firma digitale o quella analogica. In un paese poi che sta invecchiando alla velocità della luce, non consentire a quelli più "maturi" di fare una firma autografa, cioè analogica, mi sembra poco coerente con i tempi. In attesa di alfabetizzare tutti, semplifichiamo la vita al cittadino, se ciò che più importa è il risultato. Risultato che vedo perseguibile nel campo dei servizi pubblici offerti dalla PA e non solo nel settore delle gare, come nel caso specifico della sentenza. Allarghiamo la prospettiva.

Dopo questa riflessione, torniamo alla sentenza e vediamola meglio, che ci interessa; dato che il dubbio l'ho sempre avuto anche io: se mi arriva una firma vecchio stile, posso accettare il documento? In questo caso, l'offerta economica? Ebbene sì. Senza ombra di dubbio dal 5 giugno 2025.

Si legge che nelle gare occorre "garantire la massima concorrenza, ossia la più ampia partecipazione di operatori economici che, seppure non ancora dotati di talune strumentazioni di carattere informatico (firma digitale), sono comunque in grado di portare a termine commesse pubbliche di un certo livello in termini di rapporto positivo tra qualità e prezzo, il tutto con notevoli ed innegabili vantaggi per la collettività."

Mi piace anche questo ulteriore aspetto che vi evidenzio, che "la digitalizzazione deve essere un mezzo per accelerare e non restringere la partecipazione alle gare mediante la costruzione di percorsi ad ostacoli che rischierebbero di comprimere fondamentali principi di massima concorrenza".

Per tali ragioni, richiamando una precedente sentenza dello stesso Consiglio di Stato, Sezione V, n. 1620 del 25 febbraio 2025, se anche nel bando di gara viene richiesta la firma digitale, l'indirizzo resta questo:"le regole di gara possono essere superate in considerazione del superiore interesse della PA a non escludere un concorrente che è identificabile con assoluta certezza sulla base di altri elementi acquisiti aliunde, nell’ambito della documentazione prodotta”. E nella sentenza di giugno tali elementi compaiono, per cui la Ditta è riuscita a farsi accettare la firma analogica.