Solitamente, gli atti di indirizzo politico si concretizzano in mere direttive per l’agire amministrativo-gestionale: una delibera di giunta che definisce il migliore raggiungimento degli obiettivi da parte dei dirigenti. Obiettivi che si concretizzano nel PIAO annuale (piano integrato di attività e organizzazione).
In tal caso, siamo in presenza di atti di indirizzo aventi una determinata struttura, ovvero:
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non posseggono un contenuto direttamente eseguibile (non hanno la caratteristica dell’esecutorietà),
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sono atti-cornice e necessitano, per essere concretizzati, di ulteriori provvedimenti gestionali adottati dai dirigenti
Significa che ogni delibera di giunta è un atto di mero indirizzo politico?
Non sempre, talvolta ha un contenuto immediatamente eseguibile. Per cui si configura formalmente come un atto di indirizzo e sostanzialmente come un atto esecutorio. Va visto caso per caso.
Quando posseggono un contenuto immediatamente eseguibile, corredati da una minuziosa disciplina di dettaglio, tali atti sono infatti direttamente applicabili dagli uffici gestionali; se poi investono la sfera giuridica soggettiva di un utente esterno, sono anche immediatamente impugnabili.
Così si esprime la recente sentenza del Tar Napoli.
Assistiamo ad un caso in cui la sostanza prevale sulla forma: l’abito non fa il monaco. Una delibera di Giunta Comunale con queste caratteristiche è capace di incidere sulla sfera giuridica del ricorrente (Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 21 marzo 2025, n. 2350) in modo diretto, senza mediazione di provvedimenti di dettaglio.
Un dettaglio di non poco conto.
Gli atti politici che hanno queste caratteristiche, necessitano di pareri di regolarità tecnico-contabile, proprio quanto non atti di mero indirizzo, come sancisce l’art. 49 del TUEL.
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Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
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Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
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I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
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Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.
Per ultimi, analizziamo i riflessi.
La nuova formulazione dell’art. 49 ricomprende nel concetto di “riflessi diretti” quelli finanziari in quanto ad impegno di spesa o diminuzione di entrata, così come ogni variazione economico-patrimoniale che deriva dall’attuazione della deliberazione proposta.
Laddove i “riflessi indiretti” tendono ad estendere la casistica del rapporto “causa-effetto”, che diventa astrattamente ipotizzabile con riguardo alla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell’ente.
Per concludere con l’affermata giurisprudenza amministrativa in merito alla valutazione caso per caso:
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assistiamo ad un atto di mero indirizzo politico, laddove il giudice amministrativo afferma che in tale concetto rientrano le scelte di programmazione della futura attività, che “necessitano di ulteriori atti di attuazione e di recepimento” da adottarsi da parte dei dirigenti preposti ai vari servizi, secondo le proprie competenze.
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assistiamo ad un atto sostanziale anche se formalmente di mero indirizzo politico, quando il giudice amministrativo rileva il “contenuto del dispositivo puntualmente determinato che non lascia alcun margine valutativo al susseguente atto di esecuzione”.