Nel campo dei contratti pubblici, il tema dell’accesso agli atti ha da sempre rappresentato una nota delicata per due esigenze difficilmente conciliabili: da una parte la necessità di garantire la trasparenza, la tracciabilità dell’azione amministrativa e l’effettività della tutela giurisdizionale, dall’altra parte la legittima necessità dell’operatore economico di preservare la libera concorrenza a il know-how tecnico e strategico.

In questo periodo, sembra però che ANAC e il GA siano allineati nel prediligere l’interesse pubblico rispetto alla riservatezza.

Vediamo le ultime pronunce.

1) Relativamente ad ANAC, il recente comunicato del Presidente n. 10 del 6 maggio 2026 ha chiarito in modo indiscutibile la necessità di essere trasparenti nelle gare pubbliche, considerando del tutto eccezionale la possibilità di OSCURAMENTO dei DOCUMENTI, così come già espresso con Delibera ANAC n. 31 del 30/01/2025.

Oscuramento da limitare ai soli casi realmente giustificati, come quello delle offerte tecnche per cui l’operatore economico stesso abbia ESPRESSAMENTE formulato RICHIESTA MOTIVATA DI RISERVATEZZA, ACCOLTA dalla Stazione Appaltante.

Se tale richiesta non viene espressamente avanzata né accolta dalla PA, il RUP non potrà esimersi dal fornire i dati richiesti dagli altri concorrenti.

2) A ribadire tale interpretazione il GA di primo grado, come il TAR Lazio, con la recente sentenza n. 7959 del 4 maggio 2026 in materia di Accesso agli atti, sostiene che “l’ oscuramento dati non può essere globale ma analitico e riferito a specifici elementi dell’offerta (art. 35 d.lgs. 36/2023)”

Posizione avallata dal GA di secondo grado, con parere n. 61 del 31/01/2026 del Consiglio di Stato, secondo cui “I documenti caricati sulle piattaforme digitali devono essere generalmente accessibili, salvo i casi specifici in cui sussistano concrete esigenze di protezione del segreto tecnico o commerciale…con prevalenza del principio di conoscibilità degli atti di gara”.

Concetto ribadito infine dalla Sez. V dello stesso Consiglio di Stato, con sentenza n. 4090 del 21 maggio 2026 “Accesso agli atti: bilanciamento tra accesso difensivo e tutela segreti tecnici o commerciali (art. 36 d.lgs. 36/2023)” secondo cui l'istanza di oscuramento negli appalti non comporta automaticamente il diniego di accesso agli atti e la stazione appaltante deve valutare in concreto se le informazioni richieste siano davvero coperte da segreti tecnici o commerciali e bilanciare riservatezza ed esigenze difensive.

La ratio delle comuni interpretazioni è triplice:

  1. riduzione del ricorso a oscuramenti generalizzati che limitano il diritto di accesso dei concorrenti che vantano un interesse concreto e prevalente
  2. riduzione del richiamo generico alla tutela del know-how aziendale, abusato per impedire la conoscenza di alcune parti delle offerte tecniche, quali segreti tecnici e commerciali
  3. conoscibilità e controllo, sul piano della trasparenza, della correttezza delle gare

Richiamiamo infine l’art. 36 del citato decreto n. 36/2023, che prevede una procedura semplificata di accesso con rito accelerato relativo all’impugnazione delle decisioni sulle richieste di oscuramento delle offerte (Cons. St., sez. V, 1^ dicembre 2025 n. 9454): favorendo la doverosa attività amministrativa di ostensione della documentazione indicata nel comma 1 e nel comma 2 dell’art. 36: offerta dell’aggiudicatario, verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione devono essere resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale (di e-procurement) a tutti i candidati non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 90, commi 1 e 2, consentendo altresì agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria la reciproca disponibilità, attraverso la stessa piattaforma, alla presa visione degli atti di cui al comma 1 e delle offerte dagli stessi presentati.

Ricordiamo che prima dell’ingresso del nuovo codice dei contratti pubblici del 2023, era previsto l’accesso “a domanda”, rimesso all’iniziativa del singolo concorrente e alla successiva valutazione, caso per caso, della stazione appaltante.

Ad oggi, il nuovo codice anticipa il momento della conoscenza degli atti rilevanti, che vanno assumendo una componente strutturale della procedura di gara pubblicati sulle piattaforme digitali di approvvigionamento (e-procurement), con obiettivo di concentrare in una fase iniziale le informazioni utili, aumentando la trasparenze e rendendo più selettivo l’eventuale contenzioso.