Mia madre soleva dire “chi più spende meno spende”.
In effetti mi piacerebbe che i servizi pubblici funzionassero come un orologio svizzero, fossero puliti, controllati, oppure che i manti stradali fossero meno pieni di buche.
Mi sono sempre chiesta come mai le strade dell’Alto Adige, attaccate da neve e gelo, fossero tapis roulant. Fosse che quelle amministrazioni locali considerino non solo “l’offerta economicamente più vantaggiosa” ma anche quella “qualitativamente più vantaggiosa” ?
Giusta riflessione da cittadino.
Ma passiamo dal cittadino al pubblico dipendente e vediamo le due posizioni, basate sull’osservanza dell’art. 100 Codice dei contratti pubblici, che stabilisce un elenco tassativo comprendente esclusivamente: idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecnica e professionale. Qualsiasi requisito aggiuntivo configura una violazione normativa.
POSIZIONE DI ANAC.
ANAC con il recente parere precontenzioso n. 375 del 1° ottobre 2025 (che conferma quello precedente n. 203 del 21 maggio 2025) ha ribadito che la stazione appaltante non ha la facoltà di richiedere certificazioni di qualità come requisiti di partecipazione alle gare pubbliche, trattandosi di elementi non rientranti nel novero dei requisiti di capacità tecnica e professionale ed economico-finanziaria previsti dall’art. 100, comma 11 del d.lgs. n. 36/2023 (codice dei contratti pubblici). Quindi non può escludere dalla gara le ditte che non li hanno.
Tanto per capirci, il caso di maggio trattava della Azienda Sanitaria Universitaria che richiedeva certificazione di conformità del sistema di gestione della qualità aziendale alla norma UNI EN ISO 9001:2015+A1:2024 o, in alternativa, alla UNI EN ISO 13485:2021; nonché il possesso della certificazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla norma UNI EN ISO 14001:2015+A1:2024.
Perchè parto da maggio? Perchè tornando al mio ruolo di cittadina, mi piacerebbe che la Sanità funzionasse. Il caso di ottobre è meno teso al perseguimento dell’interesse generale. Volete sapere comunque di cosa tratta?
Il caso di ottobre tratta della gara per il noleggio di due misuratori per il rilevamento automatico delle infrazioni al Codice della Strada finalizzati alla sicurezza veicolare….beh, inutile dire che da cittadina automobilista prudente...beh, basta così con le multe, che dite? Prendiamola sul ridere, che fa sempre bene al cuore.
Il diritto alla salute come perseguimento del pubblico interesse nel caso di maggio; il diritto alla sicurezza nel caso di ottobre. Caso, quest’ultimo, che indirettamente coinvolge il diritto alla salute per incidenti causati dall’alta velocità.
POSIZIONE DELLA GIURISPRUDENZA
La cd consolidata giurisprudenza amministrativa, la pensa in modo diverso. Più puntuale. Non opposto ad ANAC, ma più aderente alle esigenze dei singoli appalti. I giudici del TAR e del Consiglio di Stato non mettono in discussione la possibilità di prevedere il possesso di certificazioni di conformità a standard internazionali anche come requisito di partecipazione ai pubblici appalti, a patto che siano funzionali a garantire la qualità dell'appalto e che non si configurino come un ostacolo sproporzionato alla concorrenza.
Fermo restando che tali requisiti possono SEMPRE essere richieste come come criterio valutativo dell’offerta tecnica.
Sponda meno pericolosa.
Affrontiamo quindi la questione dal punto di vista della valutazione e non dal punto di vista dell’esclusione, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 10566 del 1/12/2022: “Come emerge anche dai richiamati precedenti giurisprudenziali, quando le certificazioni di qualità siano richieste per la valutazione delle offerte tecniche, esse devono essere funzionali a qualificare l’offerta tecnica dal punto di vista oggettivo, cioè ad offrire garanzie di qualità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, senza tradursi in un indebito vantaggio per gli operatori economici che, sul piano soggettivo, possano vantare certificazioni o marchi che prescindano dal contenuto dell’offerta...secondo i criteri di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza del capitolato d’appalto.”
Qual’è la conclusione?
Se non ce la sentiamo di far decidere al Giudice, in qualità di stazione appaltante, la legittimità della richiesta del possesso di certificazioni di conformità a standard internazionali come requisito di partecipazione alla nostra gara d’appalto, richiediamoli almeno per la valutazione dell’offerta tecnica, secondo l’orientamento di ANAC rigidamente impostato sull’osservanza dell’art. 100, comma 11 del Codice dei Contratti (Dlvo 36/2023).
Di sicuro non è in discussione la libertà di richiedere le certificazioni di qualità ai soli fini della valutazione dell’offerta tecnica, per attribuire maggiore punteggio (punteggi premiali) che possano garantire al meglio l’esecuzione della prestazione contrattuale, essendo il relativo apprezzamento rimesso in toto alla stazione appaltante: in quanto tali requisiti rappresentano pur sempre garanzia di affidabilità, trasparenza e capacità organizzativa nella fornitura di beni, servizi professionali e lavori pubblici.