Abbiamo già parlato:

Ma la legge Milleproroghe ha posticipato alcuni termini ed, ahimè, anche la risposta a un paio di questioni che restano irrisolte.

Innanzi tutto confermiamo alcuni assunti, ripassando quanto già commentato. La materia è complessa e repetita iuvant.

1. I soggetti che devono assicurarci contro il danno per responsabilità erariale derivante da colpa grave

L’art. 1 della legge 1/2026 al punto 7) recita: “chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei Conti è tenuto a stipulare, prima dell’assunzione dell’incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all’amministrazione per colpa grave”.

Ma cosa significa gestire risorse pubbliche “a vario titolo”?

Firmare una determinazione dirigenziale che impegna risorse dell’ente, stipulare il contratto con i fornitori, liquidare una fattura e firmare il plq ecc. Si parla di Istruttori direttivi, Elevate Qualificazioni, Dirigenti, Elevate Qualificazione destinatarie di deleghe dirigenziali ai sensi dell’articolo 17, comma 1 -bis, del d.lgs 165/2001, EQ facenti funzioni dirigenziali nei casi di enti senza dirigenza. A cui aggiungere anche Politici, Segretari Generali e Direttori Generali. Con eslcusione degli amministratori locali (che non rispondono per attività gestionali in base al principio di separazione tra attività d’indirizzo politico, spettanti agli organi politici, e attività gestionali, spettanti all’apparato burocratico) salvo coloro che operano in comuni fino a 5.000 abitanti e che si avvalgano delle previsioni di cui all’art. art. 53, comma 23, della Legge 388/2000, svolgendo funzioni tecnico-gestionali. Così come i segretari comunali cui siano attribuite o conferite responsabilità gestionali (v. art. 97 comma 4 lett. d TUOEL n. 267/2000).

Si aggiungano infine i privati che gestiscono risorse pubbliche, quindi soggetti che non dipendono da alcuna PA.

2. La polizza per colpa grave

Chi sbaglia per cola grave, non paga se c’è la polizza assicurativa. Se non ci fosse, dovrebbe fare fronte con il proprio patrimonio personale (conti correnti, immobili). La polizza assicurativa per responsabilità civile e colpa grave risparmia all’ente di appartenenza di accollarsi la spesa per rischi derivanti da responsabilità erariale dei propri dipendenti. Anche perché l’ente ha il divieto di accollarsi la spesa della polizza, ai sensi dell’articolo 3, comma 59, delle Legge n. 244/2007. Ricordiamoci inoltre che è nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri i propri amministratori dipendenti per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile.

Si potrà evitare la polizza assicurativa, da stipulare prima dell’incarico, solo se si rinuncia all’incarico stesso.

3. Fatto il ripasso, arriviamo alla novità.

  • Viene rinviato l’obbligo/deterrente, per i soggetti che gestiscono risorse pubbliche, di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali causati alla pubblica amministrazione in caso di colpa grave, che scatterà dal 2027, concedendo più tempo per adeguarsi alla nuova disciplina. E questo va bene.
  • Viene rinviata, però, anche la risposta alla nota dolente, su cui si sono fatti sentire i sindacati: ovvero l’onere del premio assicurativo che ricade sui lavoratori pubblici: non piace inoltre l’idea di doversi tutelare dall’ente per cui si lavora, la deontologia dell’etica pubblica dovrebbe confidare in un rapporto di fiducia tra lavoratore e datore di lavoro pubblico.
  • Viene rinviata, inoltre, anche la questione sui dubbi temporali: ovvero se l’obbligo valga anche per chi ha assunto l’incarico prima dell’entrata in vigore della legge n.1/2026 e quali casistiche ricadano sotto l’obbligo di assicurazione (il campo è davvero vasto). Ricordiamo che prima della L. 1/2026 il dipendente pubblico rispondeva pur sempre per colpa grave, ma senza doversi assicurare prima dell’assunzione di incarichi a copertura dei danni patrimoniali cagionati alla stessa amministrazione, salvo alcun settori come quello sanitario. Le polizze erano facoltative. Ora diventano “obbligatorie” a tutto campo, trasversali a tutti i settori pubblici.

Se non si hanno le idee chiare….è meglio differire, il Legislatore la pensa così.

Quindi mi chiedo, nella conversione del decreto Milleproroghe, abbiamo fatto un passo avanti (di sicuro temporale) o indietro (sulla persistere della poca chiarezza della norma)?

4. Il punto di vista delle assicurazioni: cosa copre la polizza claims made.

Certo la proroga al 2027 consentirà al mercato assicurativo di adeguarsi e calmierare i premi. Nel frattempo vi scrivo l’elenco delle coperture assicurative, cercando di dare anche una piccola e umile risposta al quesito temporale di cui sopra.

La polizza RC Colpa Grave è di solito fornita nella forma “Claims Made”, ovvero la copertura si estende alle richieste di risarcimento retroattive e postume.

Spieghiamo meglio.

Retroattive, nel senso che la copertura può estendersi anche a fatti, atti o omissioni commessi prima della sottoscrizione della polizza, a condizione che l’assicurato non fosse già a conoscenza di possibili richieste di risarcimento. E questo è buono.

Postume, nel senso che, allo stesso modo, la copertura può essere postuma alla cessazione dell’incarico o della polizza, il che consente di mantenere la tutela e di notificare eventuali richieste di risarcimento afferenti attività svolte prima. E questo è altrettanto buono.

Infine il felice elenco delle coperture possibili:

  • danno erariale causato al proprio ente o ad altri enti pubblici a seguito di errori, omissioni o violazioni commesse con colpa grave;
  • richieste di risarcimento danni accertate della Corte dei Conti per condanna al pagamento delle somme dovute a causa di danno arrecato per colpa grave e costi di assistenza legale difronte alla Corte stessa
  • azione di rivalsa dell’Ente pubblico verso il dipendente nel caso di risarcimento a terzo danneggiato
  • perdite patrimoniali derivate da errori amministrativi quali ritardi o violazione delle procedure
  • spese legali e di perizia per sostenere la difesa dell’assicurato durante tutto il periodo di accertamento

Ecco, queste sono le tutele minime che dovremo chiedere ai nostri futuri assicuratori.