I due punti della norma:
- "Art. 1 c. 1 lett. a), costituisce colpa grave: la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili al caso, che per espressa previsione dovrà essere valutata tenendo conto «del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell’inescusabilità e della gravità dell'inosservanza»; il travisamento del fatto; l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento."
- "Art. 1 c. 1 octies riguardo al potere riduttivo e ai tetti risarcitori la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell’anno di inizio della condotta lesiva causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell’indennità percepiti per il servizio reso all’amministrazione o per la funzione o l’ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio”
In ogni caso vi è l'obbligo di stipulare l'assicurazione obbligatoria per tutti coloro che gestiscono risorse pubbliche patrimoniali.
Qualcuno di voi attribuirebbe conseguentemente la colpa grave ad un infermiere che per errore (grave negligenza) ha dimenticato 30 cm di garza nella pancia di una partoriente dopo il taglio cesareo? Oppure al medico che ha fatto un intervento alla spalla di un paziente ospedalizzato con con tecnica ritenuta obsoleta (forte imperizia)?
Si fa un po' fatica, in effetti, ad applicare il concetto come enucleato dalla Legge 1/2026 alle fattispecie sanitarie, data l'idea che abbiamo di responsabilità amministrativo-contabile derivante dal porre in essere provvedimenti amministrativi e comportamenti che niente hanno a che fare con il diritto alla salute e il danno biologico.
Vediamo come la pensano i giudici, mettendo a confronto le 2 leggi che stanno creando disarmonia nell'ordinamento giuridico: Legge Gelli del 2017 n. 24 sulle professioni sanitarie e la nuova Legge Foti del 2026 n. 1 sui dipendenti della PA in generale.
I giudici di tre TAR: Lazio, Lombardia e Puglia, non si esprimono all'unisono; i primi due escludono l'applicazione della legge Foti ai casi in specie, il terzo chiede la pronuncia della Corte Costituzionale sulla "tipizzazione di colpa grave". Rispettivamente il TAR Lombardia con sentenza 41/2026, il TAR Lazio con sentenza 82/2026 (caso della partoriente), il TAR Puglia con ordinanza 11/2026 (caso della spalla).
La Legge Foti n. 1/2026, in vigore dal 22 gennaio 2026, art. 1, comma 1 lett. a) prevede l'obbligo di copertura assicurativa in capo a chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti, da assolvere mediante stipula di una assicurazione prima dell'assunzione dell'incarico a copertura degli (eventuali) danni patrimoniali cagionati dallo stesso all'amministrazione per colpa grave.
Laddove la Legge Gelli n. 24/2017 la prevede in forma obbligatoria per tutte le professioni sanitarie dal 1^ aprile 2017, anche se l'operatività concreta dei requisiti minimi delle polizze è scattata solo il 16 marzo 2024, con il DM 232/2023, concedendo 24 mesi (fino a marzo 2026) per adeguare i contratti.
In tutti i casi la giurisdizione per il risarcimento del danno erariale è quello della Corte dei Conti.
Aggiungiamo al nostro ragionamento alcune considerazioni, per avere più elementi di riflessione:
- il personale sanitario più che gestire risorse pubbliche, gestisce la salute pubblica, mi verrebbe da dire che le 2 leggi disciplinano campi diversi
- la copertura dell'assicurazione L. 24/2017 copre i danni patrimoniali causati da malpractice, ovvero negligenza, imprudenza o imperizia grave e non per violazione di norme di legge (ma di protocolli sanitari e regole cautelari caso mai). E' qui che il TAR Puglia pone la questione di legittimità costituzionale: la responsabilità per colpa grave matura solo nei casi di attività provvedimentale, o anche per malpractice? Quindi trova applicazione la L. 1/2026 oppure la legge 24/2017?
- risponderei che esiste già una legge speciale, per l'appunto la Legge n. 24/2017 sulla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie e sulla sicurezza delle cure, che ridisegna il quadro della responsabilità amministrativa e patrimoniale circa il diritto di rivalsa delle strutture sanitarie nei confronti del professionista sanitario.
Ma la vera differenza, a scapito delle professioni sanitarie la fa la riduzione del danno.
Eh sì, perché la Legge Gelli del 2017 all’art. 9, comma 5, fissa valori di rivalsa più elevati, cioè “il triplo del valore maggiore della retribuzione lorda” rispetto al doppio introdotto dal nuovo comma 1-octies della L. 1/2026.
Nel decidere quale sarà la norma da applicare per medici e altro personale sanitario, si dovrà ricorrere ai principi generali del diritto in tema di lex specialis derogat generali e simili; semmai la legge Foti varrà solo per i politici al vertice degli istituti sanitari, come i vari Direttori Generali (sempre che non abbiano funzioni gestionali) con il beneficio della buona fede prevista all'art. 1 punto 4).
Va detto che Per quanto nelle intenzioni del Legislatore ci fosse l'idea di sostenere il coraggio di "scegliere" o "coraggio di firmare", viene a generarsi una disparità di trattamento nei confronti di quei dipendenti pubblici sottoposti ad altra legge, speciale e più limitante, che data 2017, in un campo delicato come quello sanitario.
Questione complicata anche se, di primo acchito, propenderei per la soluzione del TAR Lombardia, che esclude l'applicabilità della L. 1/2026. Ma ben venga la risposta alla richiesta del TAR Puglia, che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale. Soprattutto, come ha precisato il Presidente della Corte dei Conti Guido Carlino all'apertura dell'anno giudiziario, riguardo alla necessità di "SALVARE L'ARMONIA NELL'ORDINAMENTO in modo COERENTE CON I PRINCIPI COSTITUZIONALI".
Staremo a vedere le prossime pronunce e le reazioni dei sindacati dei medici, se si vedranno "punire" più degli architetti che "operano" in amministrazioni non sanitarie.