L’art. 4 del DL convertito in legge, prevede che le PA individuino preferibilmente nel proprio personale la nuova figura del social media e digital manager. Se non ci sono figure interne, senza oneri aggiuntivi per la spesa pubblica, si dovranno avviare selezioni/concorsi pubblici per assumerle: da intedere senza modificare il personale assegnato in pianta organica/dotazione organica. Penso ad esempio: mi va in pensione uno statistico, prendo al suo posto un social media e digital manager.
Intanto vediamo di che figura si tratta.
Per favorire la transizione al digitale della PA, gli avanzi del PNRR si potranno riuitilizzare, non si restituiranno alla UE se riusciremo a spenderli in tempi brevi, senza troppe rendicontazioni alle porte, senza neanche, nella maggior parte dei casi, l’inserimento sulla piattaforma REGIS.
Cerchiamo di capire meglio.
Beneficiari anche le PPAA coinvolte nella digitalizzazione. Ci saremo quindi anche noi, oltre ad molti altri soggetti, a poter beneficiare di 9 milioni di euro assegnati dall’Ufficio EU per la IA al Programma Europa Digitale.
Con o senza riconoscimento formale, le mansioni superiori per legge sono possibili solo per “obiettive esigenze di servizio” in due casi:
Altri articoli …
- Fase dell’esecuzione dell’appalto ai sensi del Dlvo 36/2023: delibera ANAC n. 245/2025 sull’importanza della clausola territoriale in quanto requisito di esecuzione
- Fase dell’esecuzione dell’appalto ai sensi del Dlvo 36/2023: delibera ANAC n. 245/2025 sull’importanza del requisito tecnico ai fini della validità dell’aggiudicazione
- FIRMA ANALOGICA VALIDA : Sentenza CdS del 5 giugno 2025
- DURC irregolare ed esclusione automatica dalla procedura di gara - Consiglio di Stato, sentenza n. 2464 del 25 marzo 2025 - assenza di discrezionalità della PA e no self cleaning